Approvato dall’assemblea straordinaria del 8 febbraio 2024 Registrato a PADOVA il 20/2/2024 n. 6047 serie IT. |
Articolo 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - COLORI SOCIALI - DURATA
1. Ai sensi degli articoli 35 e 36 D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 ("Codice del terzo settore", in prosieguo anche "CTS") ed ai sensi delle disposizioni contenute nel Titolo II Capo I del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e s.m.i. ("Riforma dello Sport", in prosieguo anche "RDS"), è costituita in forma di associazione, riconosciuta e iscritta al RUNTS, l'associazione di promozione sociale denominata "Associazione polisportiva ricreativa culturale sportiva dilettantistica e di promozione sociale, Università di Padova", in sigla "POLISPORTIVA ARCS - UNIPD - ASD - APS".
2. L'Associazione ha sede in Padova, via VIII febbraio n. 2. Il trasferimento della sede legale nell'ambito del predetto Comune non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. "POLISPORTIVA ARCS - UNIPD - ASD - APS" assume la veste giuridica di associazione riconosciuta e iscritta al RUNTS e adegua il suo statuto alla legge vigente.
4. I colori sociali sono il rosso Pantone 1807 (RGB 155,0,20 ‐ esadecimale #9B0014)
5. L’Associazione ha durata indeterminata.
Articolo 2 - FONTI NORMATIVE e ATTIVITA'
L'associazione è disciplinata dal presente statuto, dal CTS, dalla RDS, dal Codice civile e da ogni altra normativa applicabile, di natura primaria o secondaria.
L'ente è una associazione di promozione sociale del Terzo settore costituito, in forma di associazione riconosciuta tramite iscrizione al RUNTS, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale:
organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, con particolare riferimento ai seguenti sport e relative discipline: atletica leggera, canoa, ciclismo, nuoto, pallacanestro, pallavolo, pesca sportiva, sci, tiro a volo, calcio, riconosciute dal CONI e dal CIP ai sensi delle vigenti delibere in materia, nonché ricomprese nell'emanando elenco del Dipartimento per lo sport, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, e la gestione di impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere da adibirsi all'esercizio delle attività sportive dilettantistiche;
organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
Il tutto avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
Se successivamente alla costituzione il numero degli associati divenisse inferiore a quello sopra stabilito, esso dovrà essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione sarà cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore, se non venisse formulata richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.
L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e non prevede discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati. Non è previsto il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa e la partecipazione non è collegata, in qualsiasi forma, alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale."
"POLISPORTIVA ARCS – UNIPD – ASD - APS" è un'Associazione senza fini di lucro, costituita allo scopo di promuovere, svolgere e organizzare attività ricreative, culturali e sportive dilettantistiche, ammissibili secondo le delibere del Consiglio nazionale del CONI, comprese attività didattiche, culturali, di svago e di tempo libero, manifestazioni, gite ed eventi sociali ed ogni altro tipo d’attività motoria e non, idonea a mantenere in forma il corpo umano e per mantenere vivo lo spirito di colleganza e di amicizia fra i propri soci.
L’associazione esercita in via esclusiva o principale una o più delle attività di interesse generale sopra indicate per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Le attività sopra indicate vengono concretizzate mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo delle seguenti azioni:
a) Organizzazione di corsi di formazione, di eventi, laboratori, conferenze, degustazioni, concorsi, incontri con la stampa, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale;
b) Promozione, diffusione e la pratica di ogni attività culturale, artistica, ricreativa e del tempo libero al fine di favorire i contatti tra Soci e per completare i programmi di formazione, per attuare le iniziative di studio;
c) Campionati e gare sportive;
d) Organizzazione e promozione di convegni, congressi, viaggi, corsi, centri di studio e addestramento nel campo educativo, ricreativo e del tempo libero.
L'associazione potrà:
- gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere;
- programmare, produrre e gestire dal principio al suo naturale decorso attività culturali, quali corsi didattico laboratoriali per bambini e adulti nelle discipline artistiche, teatrali, storiche e archeologiche e museali, spettacoli teatrali originali e non, nel rispetto della normativa vigente, seminari e/o lezioni in ambito teatrale, musicale e artistico, letture animate e animazione ricreativa in genere per bambini, anziani e persone svantaggiate.
Potrà inoltre:
- fornire servizi di doposcuola, servizio di visite guidate storicoartistiche (aree archeologiche, monumenti artistici, percorsi organizzati, gite ed escursioni culturali);
- organizzare eventi culturali: manifestazioni, incontri, seminari, spettacoli, performance, reading, mostre e vernissage, concerti, saggi, proiezioni e cineforum, convegni, corsi di istruzione, qualificazione.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore e dell'art. 9 della Riforma dello Sport, D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del CTS (Decreto interministeriale n. 107 del 19 maggio 2021) e secondo criteri e limiti definiti con decreto dell'Autorità di governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.
Il Consiglio direttivo può intraprendere ogni iniziativa ritenuta utile al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Associazione, comprese attività commerciali complementari e ogni altra attività utile al raggiungimento degli scopi sociali.
"POLISPORTIVA ARCS – UNIPD – ASD - APS" è un’associazione apolitica e apartitica e aconfessionale e può aderire ad associazioni e federazioni nazionali e internazionali che abbiano le stesse caratteristiche e finalità.
L’azione della associazione si esplica attraverso le sezioni nelle quali l’associazione stessa è suddivisa.
Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive, nonché attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento delle discipline sportive promosse, con particolare riferimento alle attività giovanili.
L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del Codice del Terzo Settore.
L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati.
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
"POLISPORTIVA ARCS – UNIPD – ASD - APS" accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CIO e del CONI, nonché allo statuto e ai regolamenti della o delle Federazioni sportive nazionali e/o Enti di promozione sportiva a cui l’associazione si affilia e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti degli enti sopra indicati dovessero adottare a suo carico, come pure le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attenenti all’attività sportiva.
Articolo 3 – SOCI
1. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
Ai fini sportivi, per irreprensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, degli Enti di promozione sportiva o delle federazioni di appartenenza e dei suoi organi.
2. I soci possono essere suddivisi per categorie di appartenenza. La differenziazione è intesa solo a fini terminologici ed organizzativi e si distinguono in:
a) SOCI ORDINARI: sono soci Ordinari, su domanda e dietro versamento della quota associativa, tutto il personale dipendente e assimilato (assegnisti, specializzandi, dottorandi ecc.) dell’Università di Padova, in servizio o in quiescenza.
b) SOCI AGGREGATI: sono soci Aggregati, su domanda e dietro versamento della quota associativa, tutti coloro che intendono partecipare alle iniziative di "POLISPORTIVA ARCS - UNIPD - ASD - APS" e non rientrano nella precedente categoria.
3. Le richieste di iscrizione all’Associazione vanno indirizzate al Consiglio direttivo, su modulo a ciò predisposto.
L’Associazione valuta la domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolta.
4. Per i minori, la domanda deve essere firmata da chi esercita su di essi la potestà, il quale, sottoscrivendo la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo.
5. La validità della qualità di socio è efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione e potrà essere revocata da parte del Consiglio Direttivo alla sua prima riunione utile, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri.
6. La quota associativa viene stabilita dal Consiglio direttivo e rimane in vigore fino a modifica.
7. La quota associativa deve essere sempre versata per intero e in unica soluzione a prescindere dalla data di ammissione del socio. Per i soci ordinari in servizio presso l’Università di Padova, la quota viene, di norma, addebitata, a seguito di accordo con l’amministrazione universitaria, sul cedolino stipendio, negli altri casi deve essere versata entro il trentuno gennaio di ogni anno. Il socio che non versa la quota associativa entro questa data, pur rimanendo socio, perde il diritto ad usufruire delle agevolazioni previste per i soci in regola con i pagamenti e a partecipare agli eventi promossi dall’Associazione.
Il pagamento in ritardo della quota associativa può comportare una quota di morosità deliberata dal Consiglio Direttivo.
8. Le modalità di partecipazione dei soci alle attività di "POLISPORTIVA ARCS - UNIPD - ASD - APS" sono disciplinate dal Regolamento.
9. La qualità di socio implica l’accettazione incondizionata del presente Statuto.
10. La quota associativa non è trasmissibile né rivalutabile.
11. I soci hanno diritto:
a) alle comunicazioni periodiche informative dell’Associazione, se hanno fornito un indirizzo di posta elettronica;
b) a frequentare i locali dell’Associazione;
c) a partecipare a tutte le manifestazioni promosse e/o organizzate dall'Associazione;
d) a prendere visione, presso la sede dell'associazione, degli atti dell'Associazione e della relativa documentazione, previa richiesta scritta e motivata.
12. Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell’associazione, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i soci maggiori di età, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno il diritto di voto per l’approvazione di tutte le delibere assembleari, per l’approvazione del bilancio e dei regolamenti, nonché per l’elezione degli organi direttivi dell’associazione.
13. Possono altresì partecipare alle attività dell’Associazione i soci di associazioni e di federazioni di secondo grado a cui "POLISPORTIVA ARCS - UNIPD - ASD - APS" aderisce e che abbiano stipulato accordi di collaborazione o di reciprocità con l’Associazione stessa.
14. Salvo per i soggetti di cui al comma precedente e per tutti quelli previsti dal comma 3 dell’articolo 111 del D.P.R. n. 917/1986, tutti coloro che frequentano la sede sociale e che fruiscono dei servizi associativi devono essere regolarmente iscritti all'associazione, secondo le modalità previste nel presente statuto.
Articolo 4 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO
1. La qualità di socio si perde per:
a) decesso del socio;
b) dimissioni (in caso di dimissioni le stesse devono essere presentate entro la scadenza dell'anno sociale, che va dall'1° gennaio al 31 dicembre ed hanno efficacia dall'anno successivo);
c) per esclusione, con delibera del Consiglio Direttivo. In presenza di gravi motivi, in particolare qualora il socio abbia svolto opera contraria ai fini o agli interessi dell'Associazione, il Consiglio Direttivo può procedere all’esclusione del socio. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento, che dovrà contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata notificata. Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione può adire al Collegio dei Probiviri, se presente, o ad un Collegio Arbitrale appositamente costituito: in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.
Art. 5 - ORGANI
1. Gli organi di "POLISPORTIVA ARCS - UNIPD - ASD - APS" sono:
a) l'Assemblea dei soci
b) il Consiglio direttivo
c) il Presidente
d) l’Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall’Assemblea)
e) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall’Assemblea)
f) il Collegio dei Probiviri
Art. 6 - OBBLIGHI DEGLI ORGANI COLLEGIALI
1. I verbali di ogni organo collegiale sono depositati in apposito registro. Copie delle delibere possono essere rilasciate soltanto dal Presidente o dal Consiglio direttivo. Nessun documento può sostituire le regolari copie delle delibere, né attestare la volontà della associazione e dei suoi organi.
2. Tutte le cariche sociali sono gratuite.
3. Le candidature per il Consiglio direttivo, per il Collegio dei revisori dei conti e per il Collegio dei Probiviri sono incompatibili tra loro.
Art. 7 - ASSEMBLEA DEI SOCI
1. Nell'assemblea hanno diritto di intervento e di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati, in regola con il pagamento della quota associativa.
Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di un associato.
Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.
L'intervento all'assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione ed il voto può essere espresso in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
2. 'assemblea degli associati:
a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
e) delibera sull'esclusione degli associati;
f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
i) ascolta la relazione del Presidente del Collegio dei revisori dei conti;
l) esprime pareri e formulare proposte sull'attività di "POLISPORTIVA ARCS - UNIPD - ASD - APS";
m) ratifica le modifiche ai Regolamenti assunte dal Consiglio nel corso dell’anno;
n) prevede l’istituzione dell’Organo di Controllo, del Collegio dei revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri;
o) ratifica l’istituzione o la soppressione delle Sezioni nelle quali l'associazione è suddivisa;
p) delibera le modalità per l’elezione dell’Organo di Controllo, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei revisori dei conti e del Collegio di Probiviri e loro composizione.
q) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
3. L’Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria. L'assemblea delibera in seduta straordinaria quando si tratti di decidere sulle seguenti materie:
a) modifiche statutarie;
b) scioglimento liquidazione e devoluzione del patrimonio della associazione.
Negli altri casi l'assemblea si riunisce in seduta ordinaria. L’Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno e comunque entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. L’Assemblea deve inoltre essere convocata quando ne è fatta richiesta scritta e motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se il presidente o il consiglio direttivo non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale.
4. La convocazione è fatta dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, mediante comunicazione di posta elettronica, contenente l’ordine del giorno spedita a ciascun associato e affissa all’albo dell'associazione "POLISPORTIVA ARCS - UNIPD - ASD - APS", almeno dieci giorni lavorativi prima dell’Assemblea.
5. L’Assemblea è presieduta dal Presidente della associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente vicario o, in assenza anche di questo, da un socio ordinario nominato dai presenti a maggioranza.
6. Il verbale è redatto dal Segretario dell’Assemblea, nominato dal Presidente tra i soci presenti.
7. L'assemblea può essere adunata in prima ed in seconda convocazione, per il caso in cui la prima sia andata deserta o non abbia ottenuto il quorum costitutivo eventualmente previsto.
Quando l'assemblea è convocata in seduta ordinaria, essa è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci, in prima convocazione e qualunque sia il numero dei soci presenti, in seconda convocazione.
Sia in prima, che in seconda convocazione, le deliberazioni vengono assunte con la maggioranza dei soci presenti, rappresentati e audio/video collegati.
Quando l'assemblea è convocata in seduta straordinaria, essa è validamente costituita con la presenza di almeno i due terzi dei soci, in prima convocazione e qualunque sia il numero dei soci presenti, in seconda convocazione.
Sia in prima, che in seconda convocazione, le deliberazioni vengono assunte con la maggioranza dei soci presenti, rappresentati e audio/video collegati.
Per deliberare lo scioglimento della associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
8. Il voto è espresso per alzata di mano verificata dal presidente dell'assemblea e, in caso di espressione di voto elettronico, con le modalità da stabilirsi tramite apposito regolamento formato dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'assemblea degli associati che consenta comunque di individuare l'indicazione di voto di ciascun associato. I soggetti audi/video collegati si intendono presenti ai fini della individuazione della loro indicazione di voto, salvo il caso in cui votino con sistema elettronico.
9. Tutte le delibere dell’Assemblea, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee degli associati, sono pubblicate tramite affissione nei locali dell’Associazione per almeno dieci giorni successivi alla data dell’assemblea.
Art. 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO
1. L'organo di amministrazione della associazione è il Consiglio direttivo.
La nomina degli amministratori spetta all'assemblea degli associati.
La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate, ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
Nel caso in cui il CONI preveda in capo agli amministratori il possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, la scelta degli amministratori dovrà uniformarsi a tali richiesti requisiti. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del codice civile.
Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Il numero dei componenti del Consiglio direttivo è pari a cinque, se nell'anno precedente all'elezione il numero degli associati era inferiore a duemila unità e sette se superiore a duemila unità.
3. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Possono ricoprire cariche sociali, i soci in regola con il pagamento delle quote associative e comunque i soggetti che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre Società ed Associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del C.O.N.I. o di una qualsiasi delle Federazioni Sportive Nazionali o Ente di Promozione Sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.
Ai membri del Consiglio Direttivo è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito del medesimo Organismo Sportivo riconosciuto dal CONI e, ove paralimpico, riconosciuto dal CIP (art. 11 D.Lgs. 36 del 2021).
3. Il Consiglio direttivo assicura il conseguimento degli scopi della associazione ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, ad eccezione di quelli riservati all’Assemblea.
In particolare, il Consiglio direttivo:
a) elegge il Presidente e nomina, su proposta di questi, il Vicepresidente vicario, il Tesoriere e il Segretario;
b) emana i Regolamenti e delibera le modifiche ai medesimi che si rendessero necessari nel corso dell’anno, ad eccezione delle norme riguardanti l’elezione del Consiglio direttivo, dell’Organo di Controllo, del Collegio dei revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri;
c) delibera la costituzione e la soppressione delle Sezioni di cui all’art. 15 del presente Statuto, e le porta a ratifica della prima assemblea dei soci disponibile;
d) delibera la costituzione e la soppressione di Commissioni permanenti od occasionali determinandone la composizione, le 8 funzioni e la durata;
e) delibera provvedimenti disciplinari a carico dei soci, da trasmettere al Collegio dei Probiviri;
f) stabilisce i plafond annuali di spesa delle Sezioni;
g) redige il rendiconto consuntivo e predispone il rendiconto preventivo;
h) delibera le spese e i provvedimenti di carattere straordinario;
i) stabilisce l'ammontare delle quote sociali;
j) procede alla nomina di delegati della associazione presso organismi esterni.
4. Il Consiglio direttivo si riunisce di norma una volta al mese e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta almeno la metà più uno dei suoi componenti o il Collegio dei revisori dei conti, se nominato.
5. Per la valida costituzione dell'adunanza dell'organo, è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, tra cui il Presidente o il vice presidente vicario o, in caso di impedimento forzato di entrambi, dal più anziano di età fra i presenti.
6. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
7. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente vicario o, in caso di impedimento forzato di entrambi, dal più anziano di età fra i presenti.
8. I verbali sono redatti dal Segretario e controfirmati da chi presiede la riunione.
9. I componenti del Consiglio che non intervengono alle riunioni per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, decadono dalla carica.
10. La decadenza è dichiarata dal Consiglio che provvederà a nominare i sostituti in conformità con quanto stabilito dal Regolamento, sino alla successiva assemblea degli associati, allorquando il Consigliere cessato sarà surrogato.
11. I componenti del Consiglio scaduti alla fine del quadriennio e non rieletti, rimangono in carica fino a che subentrino i loro successori.
12. Le dimissioni dalla carica di Consigliere devono essere presentate al Presidente, che provvederà ad informare il Consiglio alla prima riunione.
13. La sostituzione del Consigliere dimissionario avviene secondo quanto previsto dal Regolamento.
14. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, salvo rimborso delle spese sostenute per l’espletamento delle mansioni inerenti alle cariche.
Art. 9 - PRESIDENTE
1. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti. Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.
Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e decade con il decadere dello stesso Consiglio.
2. Il Presidente:
- presiede l’Assemblea degli associati ed il Consiglio direttivo;
- vigila sul rispetto dello Statuto e del Regolamento, sull’esecuzione delle delibere e sull’osservanza degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea degli associati e sovrintende l’eventuale struttura tecnico amministrativa;
- convoca l’Assemblea dei soci.
- entro i limiti di spesa stabiliti per la carica nel rendiconto preventivo può autonomamente assumere le decisioni di spesa;
- in caso di necessità o urgenza, sentito il Vicepresidente vicario, il Tesoriere e il Segretario, può assumere le relative decisioni, con obbligo di ratifica da parte del Consiglio alla prima riunione.
3. Il Consiglio Direttivo può delegare funzioni di rappresentanza anche a singoli Consiglieri.
4. II Presidente, allo scadere del mandato, resta in carica per l'espletamento dell'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Presidente.
Art. 10 – VICEPRESIDENTE VICARIO
1. Il Vicepresidente vicario è nominato dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti, su proposta del Presidente.
2. Il Vicepresidente vicario sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, compreso il potere di rappresentanza, ogniqualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente vicario costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.
3. In caso di impedimento anche del Vicepresidente vicario, il Presidente è sostituito dal Consigliere più anziano di età.
Art. 11 - TESORIERE
1. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente.
2. Il Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria della associazione. In particolare, il Tesoriere presenta periodicamente al Consiglio direttivo la situazione di cassa e finanziaria e si fa carico della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti.
Art. 12 - SEGRETARIO
1. Il Segretario è nominato dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente.
2. Il Segretario ha l’obbligo di dare, in collaborazione con il Presidente, puntuale esecuzioni alle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio, cura i Servizi di segreteria e la tenuta di tutti i libri prescritti dal presente Statuto e dalla legge.
Art. 13 – ORGANO DI CONTROLLO
1. L’Organo di Controllo, se istituito, al superamento dei limiti di cui all’art. 30 co. 2 del Codice del Terzo Settore o facoltativamente, viene eletto in base alle modalità previste dall’Assemblea Ordinaria ed è formato da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali è attribuita la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.
2. L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del
D. Lgs. 8 giugno 2001, 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
3. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, co. 1 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito conformemente all’art. 30 co. 5 e co. 6 del Codice del Terzo settore.
4. L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai membri dell’Organo di Controllo.
5. I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai membri del Consiglio Direttivo notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. L’Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo.
7. L’Organo di Controllo dura in carica 3 esercizi; i suoi componenti possono essere riconfermati.
8. I membri dell’Organo di Controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.
9. I compiti dell’Organo di Controllo sono individuati nell’art. 30 del Codice del Terzo settore.
Art. 14 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI
Al superamento dei limiti di cui all’art. 31. co 1 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti viene svolta dall’Organo di controllo di cui al precedente articolo 14 del presente Statuto. In tal caso l’Organo di Controllo è costituito conformemente all’art. 30 co. 5 e co. 6 del Codice del Terzo settore.
Art. 15 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
1. Il Collegio dei Probiviri, se nominato, è composto da tre componenti eletti dai soci. Il Collegio nomina tra i suoi componenti il Presidente.
2. Il Collegio dei probiviri decide sul rispetto delle norme statutarie e dirime eventuali controversie interne all’Associazione.
3. I probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili alla scadenza del mandato, per un massimo di tre mandati consecutivi.
4. I probiviri mancanti, per qualsiasi motivo, nel Collegio, sono sostituiti dai soci che nelle ultime elezioni seguono immediatamente i membri eletti
Art. 16 - SEZIONI
1. L'associazione, per l’espletamento delle sue funzioni, è suddivisa in sezioni sportive e non sportive determinate dal Consiglio direttivo e ratificate alla prima Assemblea dei Soci disponibile.
2. Ogni sezione ha un responsabile nominato dal Consiglio direttivo.
3. Ogni sezione ha un proprio plafond che viene determinato annualmente dal Consiglio direttivo. Il vicepresidente responsabile della sezione presenta ad inizio di ogni anno il prospetto consuntivo delle spese sostenute nell’anno precedente e quello preventivo per il nuovo anno.
Le Sezioni sportive sono autorizzate a gestirsi autonomamente e ad esse sono devolute tutte le attribuzioni relative al funzionamento tecnico, amministrativo ed organizzativo del proprio settore sportivo, l'acquisizione di fondi e gli impegni di spesa per il proprio settore.
4. I rapporti con le Amministrazioni pubbliche sono di competenza esclusiva del Consiglio direttivo. Ogni esigenza eventuale deve essere preventivamente e tassativamente rappresentata al Presidente dell'Associazione, che ha ampio potere per delegare, partecipare a incontri, controfirmare richieste, sottoporre le istanze al Consiglio Direttivo.
Art. 17 - PATRIMONIO SOCIALE
1. Il patrimonio dell'Associazione "POLISPORTIVA ARCS - UNIPD - ASD - APS" è costituito dai beni mobili e immobili acquisiti a qualsiasi titolo, da elargizioni, donazioni, lasciti o contributi da parte di Enti Pubblici e Privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione, dai proventi di eventuali attività compatibili con le finalità e la natura dell’Associazione.
Art. 18 - ENTRATE
1. Le entrate di "POLISPORTIVA ARCS - UNIPD - ASD - APS" sono costituite da:
a) quote associative annuali obbligatorie;
b) contributi pubblici e privati;
c) quote associative straordinarie;
d) proventi delle manifestazioni, attività e gestione di "POLISPORTIVA ARCS - UNIPD - ASD - APS";
e) donazioni, lasciti, elargizioni speciali sia di persone che di enti pubblici o privati, concessi senza alcun vincolo all’autonomia di "POLISPORTIVA ARCS - UNIPD - ASD - APS" e non in contrasto con i fini istituzionali del medesimo;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;
h) attività di raccolta fondi;
i) rimborsi da convenzioni;
l) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale ed ammesse ai sensi del Codice del Terzo Settore;
2. In nessun caso i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali possono essere divisi, neanche in forma indiretta, tra i soci.
Art. 19 - REGISTRI E LIBRI SOCIALI
1.Presso la Sede di "POLISPORTIVA ARCS - UNIPD - ASD - APS"
devono essere tenuti e conservati:
a) il libro degli associati;
b) il rendiconto preventivo dell'esercizio in corso;
c) il rendiconto consuntivo;
d) il libro verbali dell'Assemblea, del Consiglio direttivo, dell’Organo di Controllo e del Collegio dei revisori dei Conti;
e) il registro dei volontari;
f) altri libri e registri eventualmente richiesti dalla legge vigente.
Art. 20 - STRUTTURA AMMINISTRATIVA
1. Per lo svolgimento dei compiti amministrativi, contabili, gestionali, di funzionamento ed erogazione dei servizi, "POLISPORTIVA ARCS - UNIPD - ASD - APS" può avvalersi di collaboratori, le cui funzioni sono definite dal Consiglio direttivo.
2. Il Presidente sovrintende al buon funzionamento della struttura amministrativa.
Art. 21 - RENDICONTI CONSUNTIVO E PREVENTIVO
1. L’esercizio dell’Associazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 31 marzo successivo il Consiglio predispone i rendiconti consuntivo e preventivo e li sottopone al Collegio dei revisori dei conti, se presente.
3. Il Collegio dei revisori dei conti quindi, se presente, redigerà la relazione accompagnatoria al Rendiconto Consuntivo.
4. Entro il 30 aprile il Rendiconto Consuntivo, accompagnato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti, se presente, ed il Rendiconto Preventivo dovranno essere sottoposti all’Assemblea dei soci per la loro approvazione.
5. Il Rendiconto Consuntivo dovrà essere depositato presso la Sede dell’Associazione a disposizione dei soci nei cinque giorni che precedono l’Assemblea.
6. Spetta al Consiglio Direttivo documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e all'art. 9 del D.Lgs. n. 36/2021, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il rendiconto sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.
Art. 22 - AVANZI DI GESTIONE
1. All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di organizzazioni non lucrative che per legge, Statuto o Regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
2. L’eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito esclusivamente a favore delle attività istituzionali previste dallo Statuto o all'incremento del proprio patrimonio, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 36 del 2021 e del CTS.
Art. 23 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell’Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo settore, ovvero ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.Lgs. 36 del 2021 e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.
Art. 24 – NORME RESIDUALI
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore, la Riforma dello Sport ed i decreti attuativi dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione in quanto compatibili.