Approvato dall'Assemblea straordinaria del 4 dicembre 2018
Art. 1 - DENOMINAZIONE
1. La Polisportiva ARCS UNIPD, Associazione Ricreativa Culturale Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale - Università di Padova in seguito denominata “ARCS UNIPD” o “Associazione”, promotrice delle iniziative culturali, turistiche, sportive, ricreative e sociali a favore dei dipendenti dell’Università degli Studi di Padova, è un’associazione di persone disciplinata dallo Statuto e dal presente Regolamento ed è riconosciuta dall’Amministrazione Universitaria.
Art. 2 - FINALITÀ
1. ARCS UNIPD provvede, a favore dei soci, a promuovere, favorire e realizzare le attività sociali di cui all’articolo 2 dello Statuto. Il finanziamento annuale che l’Università di Padova eroga a favore di ARCS UNIPD deve essere utilizzato per attività indirizzate ai soci ordinari dell’Associazione.
Art. 3 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
1. L’appartenenza ad ARCS UNIPD dei soci, di cui all’art. 3 dello Statuto, comporta l’incondizionata accettazione delle norme dello Statuto e del presente Regolamento, il pagamento della quota associativa annuale fissata dal Consiglio direttivo, nonché di tutte le disposizioni emanate dai competenti organi sociali.
2. La qualifica di socio si perde nei casi previsti dall’art. 4 dello Statuto e non dà luogo in nessun caso alla restituzione della quota associativa già versata.
3. Il socio è responsabile civilmente e penalmente degli atti o fatti dannosi da lui compiuti o a lui ascrivibili e risponde di eventuali inosservanze alle norme di diritto comune da lui commesse nell’espletamento delle attività delle singole Sezioni o altre attività promosse da ARCS UNIPD.
4. Per le attività di carattere sportivo, ove possibile, ARCS UNIPD assume a proprio ed esclusivo carico le affiliazioni ad Associazioni o Federazioni Sportive Nazionali o Regionali.
5. Per tutte le attività che non rientrano nei casi previsti dal primo comma del presente articolo verranno poste in essere dovute forme assicurative.
Art. 4 - ASSEMBLEA DEI SOCI
1. L’Assemblea dei soci è convocata dal Presidente presso la sede sociale od altra sede idonea e secondo le modalità previste dall’articolo 7 dello Statuto. In sede di Assemblea ciascun socio può formulare proposte o chiedere l’inserimento a verbale di proprie dichiarazioni.
2. Il Presidente e il Segretario dell’Assemblea, di cui all’articolo 7 dello Statuto, stilano e sottoscrivono il verbale dell’Assemblea.
Art. 5 - CONSIGLIO DIRETTIVO: ELEZIONI
1. Il Consiglio direttivo è composto da 9 componenti eletti dai soci, definiti dall’art. 3 dello Statuto, e secondo il seguente Regolamento elettorale:
a) le elezioni debbono essere indette, salvo motivato impedimento, prima della scadenza del quadriennio del Consiglio direttivo in carica, con un preavviso di almeno 15 giorni. Il Consiglio direttivo ne dà comunicazione ai soci tramite messaggio di posta elettronica e pubblicando l’avviso, con il dovuto risalto, anche sulla home page del sito istituzionale dell’Associazione.
b) una apposita Commissione elettorale, composta da membri nominati dal Consiglio direttivo, presiede alle elezioni, controlla l’elenco dei soci con diritto al voto, predispone le schede contenenti l’elenco dei candidati e svolge la funzione di scrutatore;
c) le votazioni si effettuano a scheda segreta;
d) hanno diritto al voto tutti i soci in regola con la quota di iscrizione per l’anno in corso;
e) sono eleggibili tutti i soci in regola con la quota di iscrizione per l’anno in corso e con quella dell’anno precedente, salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 2 dello Statuto
f) le candidature devono essere depositate presso la Commissione elettorale, a disposizione dei soci, almeno 10 giorni prima della data stabilita per le elezioni;
g) affinché le elezioni siano valide il numero dei candidati deve essere almeno pari al numero degli eleggibili;
h) per ragioni logistiche il Consiglio direttivo può costituire, presso le sedi distaccate, appositi seggi; tutte le operazioni inerenti sono svolte a cura della Commissione Elettorale;
i) le votazioni si svolgono nel luogo, giorni e ore indicati dalla Commissione Elettorale;
j) ogni socio può dare un massimo di tre preferenze per il Consiglio Direttivo;
k) verranno eletti i soci che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il socio più giovane di età anagrafica.
2. Terminata la consultazione elettorale, la Commissione Elettorale redige apposito verbale portando a conoscenza dei soci i risultati definitivi.
3. Il Consiglio direttivo, di cui all’articolo 8 dello Statuto, dura in carica un quadriennio, salvo i seguenti casi di scioglimento anticipato:
a) per dimissioni contemporanee della metà dei Componenti più uno;
b) per mozione di sfiducia dell’Assemblea dei soci.
4. In caso di decadenza o dimissioni di un componente il Consiglio, questo viene sostituito dal primo dei non eletti entro 15 giorni dalla decadenza/dimissioni.
5. Se non ci sono o sono esauriti i candidati non eletti, si procede alla sostituzione del consigliere dimissionario o decaduto tramite cooptazione da parte del Consiglio direttivo di un socio in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, comma 1, lettera e) del presente regolamento, entro 15 giorni dalla decadenza/dimissioni. Il nuovo consigliere rimane in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio direttivo.
6. Il Consiglio Direttivo non può lavorare se il numero di Consiglieri eletti/nominati è minore di quello previsto dall’art. 5 comma 1 del presente regolamento.
Art. 6 - CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO
1. L’avviso di convocazione delle riunioni del Consiglio direttivo, di cui all’articolo 8 dello Statuto, deve indicare l’elenco degli argomenti all’ordine del giorno.
2. La documentazione relativa ai singoli argomenti all’ordine del giorno deve essere tenuta a disposizione dei Consiglieri e dei Revisori dei Conti (se presenti) presso la Segreteria di ARCS UNIPD prima della riunione, oppure nell’area riservata del sistema informativo dell’Associazione.
3. I consiglieri presenti possono chiedere che vengano esaminati altri argomenti non compresi nell’ordine del giorno. Le eventuali decisioni vengono comunicate tempestivamente ai consiglieri assenti, i quali possono chiedere di ridiscutere lo stesso argomento nella prima seduta successiva.
4. Il Consiglio direttivo si riunisce, di norma, presso la sede di ARCS UNIPD.
5. Se gli argomenti all’ordine del giorno riguardano una o più sezioni di cui all’articolo 15 dello Statuto, il Presidente o il Consiglio direttivo possono invitare alla riunione i vicepresidenti responsabili delle Sezioni, senza diritto di voto, per lo specifico argomento in discussione.
Art. 7 - PRESIDENTE
1. Il Presidente dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio direttivo e firma la corrispondenza e i documenti di introito e di esito di ARCS UNIPD.
2. Il Presidente, inoltre, firma gli atti e stipula le convenzioni con i terzi secondo le indicazioni del Consiglio direttivo e compie tutti gli atti necessari al conseguimento delle finalità di ARCS UNIPD.
3. Il Presidente ha facoltà, per materie attinenti al funzionamento di ARCS UNIPD o per particolari attività, di conferire deleghe ai singoli componenti del Consiglio direttivo, sentito il Consiglio stesso.
Art. 8 - ALTRI ORGANI
1. Il Collegio dei Revisori dei conti, se istituito, ed eletto con le stesse modalità previste dal presente regolamento per l’elezione del Consiglio Direttivo, è l’organo di controllo di ARCS UNIPD ed esplica le funzioni di cui all’articolo 13 dello Statuto.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti (se istituito) ed il Collegio dei Probiviri (se istituito) decadono con il decadere del Consiglio direttivo.
Art. 9 - INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTI DI INTERESSI
1. Il ruolo di componente del Consiglio direttivo è incompatibile con i seguenti incarichi:
a) revisore dei conti di ARCS UNIPD;
b) componente del Collegio dei probiviri di ARCS UNIPD;
c) vicepresidente responsabile di una sezione di ARCS UNIPD
d) rappresentante legale di associazioni o enti esterni che operano presso l’Ateneo di Padova.
2. I componenti del Consiglio direttivo che si trovano in una situazione, anche solo potenziale, di conflitto di interessi rispetto a un argomento all’ordine del giorno, non partecipano alla discussione.